Sangiorgese, altra sconfitta a tavolino

PROMOZIONE B – I nerazzurri hanno schierato un giocatore non tesserato nella sfida col Camerino

Ennesima tegola in casa Sangiorgese dopo il caso Ndoye. Il Giudice Sportivo, attraverso il Comunicato Ufficiale n.81 del 5 dicembre 2018, rende noto di aver accolto il reclamo del Camerino contro i nerazzurri rei di aver schierato a gara in corso un altro ragazzo non tesserato: Amadike Egla Kun Mwosa. La sfida in questione risale al 25 ottobre scorso. Di conseguenza la Sangiorgese viene sanzionata con sconfitta per 3-0 a tavolino, sottratta del punto conquistato in occasione del match e condannata in fondo alla graduatoria a quota 4. Mentre al Camerino sono assegnati tre punti che gli consentono di compiere il balzo all’ottavo posto con 15 punti. 

La nota del Giudice Sportivo nel CU n.81

“Esaminato il reclamo ritualmente proposto dalla Società Camerino Calcio, con il quale la stessa lamenta il fatto che la Società Sangiorgese 1922 avrebbe impiegato nella gara in oggetto alcuni calciatori non identificabili dai documenti riportati nella distinta presentata all’arbitro e quindi per i quali risulta difficile se non impossibile conoscere se siano o meno tesserati per la suddetta Società. I calciatori di cui trattasi sono: FIGUEROA MARTINEZ ALVARO NERIS, NDOYE LAMINE, BRAMBATTI FACUNDO MATIAS, GOMEZ BARRIONUEVO JUAN PABLO, SERVERA JULIAN MATIAS GARBUIO JUAN EMANUEL, GISARIO AUGUSTIN HERNAN, FAZION ALESSIO, OLIVA LORENZO ALEX, AMADIKE EGLA KUN OSARU MWOSA.

Esperiti i dovuti accertamenti è emerso che, fatta eccezione per il calciatore AMADIKE EGLA KUN OSARU MWOSA, tutti gli altri calciatori risultano regolarmente tesserati per la Società Sangiorgese 1922.

Rilevato inoltre dal referto arbitrale che il sopra citato calciatore ha partecipato alla gara in oggetto entrando in campo in sostituzione del calciatore con maglia n. 8 OLIVA LORENZO ALEX, al 25esimo minuto del secondo tempo e pertanto ha giocato in posizione irregolare, si decide di accogliere il reclamo.

PQM Si decide:

1-    di accogliere il reclamo con restituzione della relativa tassa;

2-    di sanzionare la Società Sangiorgese 1922 con la punizione sportiva de-la perdita della gara con il risultato di Sangiorgese 1922 0 – Camerino Calcio 3

3-    di inibire sino al 19.12.2018 il Dirigente della Società Sangiorgese 1922 sig. Buratti Roberto”.

 
 
 

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