Tre mesi di squalifica per il dirigente, multe e squalifiche per società e presidenti
La Procura Federale ha sanzionato Jesina, Aurora Treia, i rispettivi presidenti e Gian Luca Broglia. Ecco la motivazione: “Gian Luca Broglia all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società SSD Jesina Calcio srl e soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale all’interno e nell’interesse della A.P. Aurora Treia, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 21, comma 4, delle N.O.I.F, nonché dell’art. 29 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2021-2022, svolto il ruolo di dirigente e preparatore atletico della squadra della società SSD Jesina e nel contempo quello di collaboratore con il compito di preparatore atletico per la società A.P. Aurora Treia, società entrambe associate alla stessa Lega Nazionale Dilettanti e militanti rispettivamente nei campionati di Eccellenza e Promozione del Comitato Regionale Marche; tutto ciò, inoltre, nonostante fosse sprovvisto della qualifica di Preparatore Atletico ai sensi dell’art 29 del Regolamento del Settore Tecnico”

Stefano Cegna, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società AP Aurora Treia, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 21, comma 4, delle N.O.I.F, nonché dell’art. 29 del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2021 – 2022, affidato il ruolo di preparatore atletico della squadra della società dallo stesso rappresentata, militante nel campionato di Promozione del Comitato Regionale Marche, al sig. Gian – Luca Broglia nonostante quest’ultimo fosse sprovvisto della qualifica di Preparatore Atletico ai sensi dell’art 29 del Regolamento del Settore Tecnico e svolgesse il ruolo di collaboratore anche per la società SSD Jesina Calcio srl, associata alla stessa Lega Nazionale Dilettanti e militante nel campionato di Eccellenza dello stesso Comitato Regionale Marche;

Giancarlo Chiariotti, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S.D. Jesina Calcio srl, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 21, comma 4, delle N.O.I.F, nonché dell’art. 29 del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2021 – 2022, affidato il ruolo di preparatore atletico della squadra della società dallo stesso rappresentata, militante nel campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Marche, al sig. Gian – Luca Broglia nonostante quest’ultimo fosse sprovvisto della qualifica di Preparatore Atletico ai sensi dell’art 29 del Regolamento del Settore Tecnico e svolgesse il ruolo di collaboratore anche per la società A.P. Aurora Treia, associata alla stessa Lega Nazionale Dilettanti e militante nel campionato di Promozione dello stesso Comitato Regionale Marche;
A.P. AURORA TREIA, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il presidente Sig. Stefano Cegna ed al cui interno e nel cui interesse svolgeva attività rilevante per l’ordinamento sportivo il Sig. Cegna Stefano;
S.S.D. JESINA CALCIO, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società, per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati il presidente Sig. Giancarlo Chiariotti ed il Sig. Broglia Gian – Luca;
Il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Gian – Luca Broglia, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Stefano Cegna, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Giancarlo Chiariotti, di € 200,00 (duecento/00) di ammenda e l’organizzazione dell’evento “Propiocettiva alla base dell’allenamento” per la società A.P. Aurora Treia e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda e l’organizzazione dell’evento “Propiocettiva alla base dell’allenamento” per la società S.S.D. Jesina Calcio.
