Solo il custode delle quote Carmelo Cogliandro può fare questa operazione (e non Guida perché le sue quote sono pignorate). I ragazzi potrebbero non giocare a Matelica
L’Alma Fano è destinata ad avere problemi nelle prossime giornate e settimane. Il Patron Guida ha parlato di società in liquidazione da oggi ma in realtà essendo la società con quote pignorate questa operazione non è fattibile. Infatti dovrebbe essere il custode Carmelo Cogliandro a fare questa operazione e dovrebbe farla entro brevissimo. Sul fronte sportivo invece aumentano i dubbi sulla possibile presenza della squadra nella trasferta di Matelica di domenica prossima. I ragazzi sono indietro coi rimborsi e non sanno più a che santo votarsi per andare avanti. Anche qui nelle prossime ore si capirà meglio la situazione ma le chance di un primo 3-0 a tavolino contro l’Alma Fano sono elevate.
Questo il passaggio chiave sul discorso quote pignorate: “In virtù del combinato disposto degli artt. 2471 bis e 2352 c.c., in caso di pignoramento delle quote sociali, il custode giudiziario delle quote è l’unico soggetto legittimato a rappresentare le quote in assemblea e ad esercitare il diritto di voto, sussistendo in capo al socio pignorato un difetto di legittimazione alla rappresentanza delle partecipazioni pignorate in assemblea. Pertanto, in mancanza della relativa convocazione, le quote non possono ritenersi validamente rappresentate e il custode giudiziario è legittimato all’esercizio dell’azione di annullamento della delibera assembleare eventualmente assunta. L’eventuale nuova convocazione dell’assemblea e la sostituzione della delibera assunta in mancanza della necessaria convocazione e partecipazione del custode giudiziario determina la cessazione della materia del contendere in relazione all’impugnazione della delibera precedentemente assunta. Il pignoramento pone limitazioni al diritto di disponibilità delle quote a carico del socio debitore, ma la società di cui il debitore è socio può assumere le iniziative che crede opportune, compresa quella della messa in liquidazione della società. Per quanto attiene a chi spetti il diritto di voto in caso di pignoramento, sulla base di quanto statuito dall’art. 2471 bis il voto spetta al custode, difatti l’orientamento giudiziario dottrinario prevalente, ritiene applicabile nel caso analogicamente le norme dettate per il sequestro, che attribuiscono il diritto di voto al custode, facendo leva sul carattere coattivo tanto del sequestro quanto del pignoramento”.
