Il Tribunale amministrativo delle Marche entrerà nel merito del ricorso a marzo
Il Tar delle Marche ha sospeso l’ordinanza con cui il sindaco di San Benedetto del Tronto il 2 febbraio 2022 aveva disposto l’immediata chiusura di un autolavaggio in via Piave a Porto d’Ascoli. Pertanto l’attività può riaprire, in attesa del dibattimento del ricorso fissato a marzo. Il gestore si è affidato agli avvocati Alessandra Pulcini, Alfredo Gianluca Camaioni e Pierpaolo Rosetti.
L’ordinanza del sindaco Spazzafumo era arrivata dopo il sopralluogo del Dipartimento di prevenzione dell’Area Vasta 5 in cui veniva, tra l’altro, rilevato che “gli appartamenti sovrastanti e i vicini risultano direttamente esposti ad inconvenienti e ad emissioni diffuse in atmosfera, recanti contaminazioni potenzialmente pericolosi per la salute“. Veniva evidenziata la “diffusione di contaminanti fisici, chimici e biologici (residui di sporco, detergenti, legionella, altri batteri e virus) veicolati dalle particelle di acqua atomizzata sospesa in atmosfera, derivati dall’utilizzo delle lance ad alta pressione”.
Il gestore dell’autolavaggio ha proposto ricorso per l’annullamento dell’ordinanza di Spazzafumo e della nota dell’Asur, previa sospensione dell’efficacia. E’ stato inoltre richiesto il risarcimento del danno.
Il magistrato rileva che “con istanza ex art. 56 del c.p.a. la ricorrente prospetta ragioni di particolare gravità ed urgenza in relazione ai costi del personale dipendente, di impiantistica, di fornitori e canoni locatizi ritenuti non fronteggiabili con la protrazione della totale inibizione dell’attività, che riferisce essere esistente dal 30 maggio 2020.
Nel provvedimento impugnato si legge che “le attuali condizioni, anche sulla base di quanto rilevato dalle attività di accertamento dell’Asur Marche Area Vasta n. 5 Dipartimento di Prevenzione, giusta nota prot. n. 5522 del 25 gennaio 2022, non garantiscono idonee e sufficienti cautele per la incolumità del vicinato dai rischi rappresentati” (diffusione di residui di sporco, detergenti, legionella, altri batteri e virus, incremento di gas di scarico)”.
Il giudice rileva inoltre che “in questa fase e nel bilanciamento dei contrapposti interessi, può essere temporaneamente disposta la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato fino all’esito della camera di consiglio indicata in dispositivo”.
Il magistrato specifica: “Resta comunque salvo il potere/dovere dell’amministrazione di impartire puntuali prescrizioni, nel caso anche operative, per garantire l’effettiva tutela del vicinato” E: “Resta altresì inteso che il presente provvedimento non legittima ad esercitare l’attività in carenza dell’Autorizzazione Unica Ambientale chiesta dalla ricorrente“.
Pertanto il Tar ha emesso il decreto che sospende l’efficacia dell’ordinanza sindacale del 2 febbraio 2022 fino al pronunciamento nel merito.
