Atti, molestie sessuali e non solo su minori: cinque anni di stop per un allenatore

Messaggi WhatsApp, video porno e giovane costretto ad abbassare pantaloni nello spogliatoio: stangata per un tecnico del pesarese

Una brutta vicenda arriva dal pesarese dove un allenatore di calcio del settore giovanile è stato inibito per cinque anni per aver compiuto degli atti gravissimi nei confronti di bambini e minori. Il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare il signor M.P., iscritto nell’albo dei tecnici, per rispondere della: violazione degli artt. 4, comma 1, del CGS e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico anche in relazione alle disposizioni contenute nel “Codice di condotta per allenatori, dirigenti e membri dello staff – FIGC Settore Giovanile Scolastico – tutela dei minori” e con le aggravanti di cui all’art. 14, comma 1, lett. a) e g) del CGS, per aver compiuto – in un periodo temporale tra la primavera del 2020 e l’estate del 2021 (stagione sportiva 20/21 – all’epoca dei fatti tesserato per un team del pesarese) – atti e molestie sessuali, inviando messaggi whatsapp (in seguito anche con l’utilizzo del programma Telegram), e video di contenuto pornografico, costringendo ad abbassare i pantaloni nello spogliatoio e compiendo molestie sessuali, il tutto a danno del calciatore minorenne G.D.V.; violazione degli artt. 4, comma 1, del CGS e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico anche in relazione alle disposizioni contenute nel “Codice di condotta per allenatori, dirigenti e membri dello staff – FIGC Settore Giovanile Scolastico – tutela dei minori” e con le aggravanti di cui all’art. 14, comma 1, lett. a) e g) del CGS, per aver ricevuto – unitamente ad un calciatore minorenne, A.G. – prestazioni sessuali da alcune escort, alle quali corrispondeva il corrispettivo anche delle prestazioni rese al calciatore minorenne: fatti avvenuti nell’inverno del 2021 (stagione sportiva 21/22 – all’epoca dei fatti tesserato per un altro club del pesarese). Con l’aggravante di aver commesso entrambe le condotte descritte abusando del proprio ruolo e in violazione dei doveri
derivanti o conseguenti all’esercizio delle proprie funzioni di allenatore della squadra e, quindi in spregio a quel rapporto di fiducia instaurato con i giovani calciatori componenti la rosa delle rispettive squadre dei quali – peraltro – era affidatario per ragioni di educazione, vigilanza e custodia (art. 14, comma 1,
lett. a, del CGS); Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando: irroga nei confronti del tecnico la sanzione di anni 5 (cinque) di inibizione, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.

Andrea Busiello
Author: Andrea Busiello

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